Il profilo del PROFESSIONISTA
Etica Deontologia Normativa
CARATTERISTICHE ... del Professionista.
Una figura “professionale” che utilizza una o più discipline per il benessere della persona, alcune di queste hanno origini antichissime e trattano l’essere umano nel suo insieme (corpo, mente, spirito) e non in base ad un sintomo. L’ Operatore ha l’obiettivo di EDUCARE al benessere globale e alla crescita personale. L’intento delle discipline e tecniche olistiche è quello di aiutare a ritrovare l’equilibrio energetico della salute e a condurre una vita serena per questo motivo il termine “guarigione” va inteso come sintomo di serenità, situazione di benessere, riequilibrio energetico vitale mentre il termine “cura” è invece inteso come premura, responsabilità e attenzione nei confronti della persona considerata in termini olistici.
Alcune tra le principali FIGURE PROFESSIONALI riconosciute nel settore olistico sono:
Una figura “professionale” che utilizza una o più discipline per il benessere della persona, alcune di queste hanno origini antichissime e trattano l’essere umano nel suo insieme (corpo, mente, spirito) e non in base ad un sintomo. L’ Operatore ha l’obiettivo di EDUCARE al benessere globale e alla crescita personale. L’intento delle discipline e tecniche olistiche è quello di aiutare a ritrovare l’equilibrio energetico della salute e a condurre una vita serena per questo motivo il termine “guarigione” va inteso come sintomo di serenità, situazione di benessere, riequilibrio energetico vitale mentre il termine “cura” è invece inteso come premura, responsabilità e attenzione nei confronti della persona considerata in termini olistici.
Alcune tra le principali FIGURE PROFESSIONALI riconosciute nel settore olistico sono:
- L’OPERATORE del BENESSERE psicofisico, svolge la sua attività occupandosi esclusivamente del benessere psicofisico e della stimolazione delle risorse vitali della persona, praticando massaggi e metodiche naturali non invasive, opportunamente selezionate, in un’ ottica olistica di relazione senza perseguire alcun sintomo. L'operatore è focalizzato sugli aspetti dell’accoglienza, dell’analisi delle esigenze e aspettative dell'utente, avvalendosi di una evoluta capacità di percezione, ascolto e interazione. Tra le specifiche tecniche di massaggio bionaturale si possono citare, in termini non esaustivi: il massaggio californiano, hawaiano (lomi lomi), ayurvedico, rilassante, svedese. Nello svolgere la pratica di massaggio, usa principalmente le mani, in alcune tecniche le ginocchia, i gomiti (shiatsu, tuina, ecc.), e ricorre all’ ausilio di creme e olii non farmacologici, cristalli, pietre, aromi…
- L’ OPERATORE OLISTICO del benessere è un facilitatore dell’ equilibrio energetico, dell’evoluzione e della crescita personale che lavora con competenze pluridisciplinari e approcci integrati attraverso l’uso di tecniche corporee, naturali, energetiche, artistiche e meditative. L’Operatore Olistico del benessere agevola il naturale processo di trasformazione, empowerment, consapevolezza globale della persona e promuove uno stile di vita ecologico e sostenibile.
- IL FORMATORE è quel professionista incaricato di sviluppare competenze nei suoi soggetti clienti. Siano essi un gruppo classe o un individuo singolo. Il Formatore è il facilitatore dello sviluppo delle competenze e la sua azione è finalizzata a rendere semplice, veloce ed efficiente il processo di “Sviluppo” delle conoscenze e capacità tecniche e/o professionali degli individui, attraverso l'erogazione di percorsi formativi extrascolastici. I Professionisti che rientrano nell'identità di FORMATORE sono i seguenti: *Coach, *Trainer in P.N.L. - marketing e comunicazione, *Consulente in neurodidattica e metodi di apprendimento, *Formatore Manageriale,
- MEDIATORE del BENESSERE è un Professionista con valide conoscenze nell’ ambito del benessere psicofisico globale umano. La sua preparazione spazia dalle principali conoscenze dell’anatomia umana sino alle nozioni base di fisica quantistica; alla conoscenza di strumenti di verifica e ricerca a dispositivi e prodotti utilizzati nel settore del benessere. I Professionisti che rientrano nell'identità di MEDIATORE sono i seguenti: *Organizzatore professionale, *Divulgatore del Benessere, *Promotore Marketing del Benessere.
- L’ ARMONIZZATORE FAMILIARE è una figura professionale che possiede competenze specifiche per operare direttamente nel contesto familiare. Il suo intervento è orientato a conciliare gli opposti, a ristabilire gli equilibri e a portare chiarezza nei ruoli, rendendoli creativi e flessibili. Opera per accrescere la qualità della vita individuale e svolge una funzione di utilità sociale interagendo con tutte le figure professionali che ruotano intorno alla famiglia.
- IL COUNSELOR (o COUNSELOR OLISTICO) è un professionista della relazione d’aiuto. Attraverso l’ascolto, le abilità comunicative e le competenze relazionali, aiuta a sviluppare le risorse personali e a migliorare le relazioni nei vari contesti di vita. Il Counselor attraverso uno spazio di riflessione e di esperienza, favorisce capacità di scelta e di cambiamento, lasciando emergere i punti di forza e le capacità di autodeterminazione dei singoli e dei gruppi.
- IL NATUROPATA è un professionista che si occupa del trattamento e dell’ educazione volti a favorire l’ adozione di uno stile di vita in linea con le naturali risorse dell’individuo. La prestazione professionale avviene a mezzo colloquio e/o trattamento manuale o vibrazionale, in collaborazione, qualora necessario, con le figure mediche o sociosanitarie. Si avvale di tecniche specifiche per coadiuvare i processi fisiologici naturali, stimolare la forza vitale, assecondare la spontanea capacità dell’organismo di autoregolarsi per raggiungere l’omeostasi.
- L’ ARTETERAPEUTA è una figura professionale che utilizza competenze artistiche e relazionali con l’obiettivo di far emergere le risorse creative della persona, attraverso diverse forme artistiche; quali musica, danza, teatro, dramma, e attività plastico pittoriche.
- COMMISSARIO ESAMINATORE è una figura professionale terza imparziale e con una formazione specifica tesa alla valutazione e successivo rilascio di certificazione e requisiti professionali di qualità.
INCARICHI di FEDERITALIA OLISTICA
- COMMISSARIO ESAMINATORE è una figura professionale terza imparziale e con una formazione specifica tesa alla valutazione e successivo rilascio di certificazione e requisiti professionali di qualità, adeguandosi alle direttive della Commissione Interna di Federitalia Olistica.
- COORDINATORE NAZIONALE si occupa di sostenere il processo divulgativo e organizzativo di gruppi di studio da esso formati nel territorio nazionale, per la materia, disciplina e/o tecnica di cui è esperto, seguendone e supervisionando l'opera, adeguandosi alle direttive della Commissione Interna di Federitalia Olistica.
- REFERENTE PER LA SALUTE E IL BENESSERE ha il compito di promuovere l'educazione a corretti stili di vita, di alimentazione e di relazione, sollecitando nei giovani, tramite opportune iniziative ed interventi specifici di esperti nel settore, comportamenti atti a garantire il loro benessere psico-fisico, a prevenire episodi a rischio e situazioni di disagio personale e psico-relazionale, adeguandosi alle direttive della Commissione Interna di Federitalia Olistica.
REGOLAMENTAZIONE LEGISLATIVA del settore "professioni non organizzate"
Il settore Benessere Olistico è regolamentato dalla legge 4 del 14 gennaio 2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”
La legge dà piena applicazione al principio di sinergia tra legislazione e normazione tecnica.
In particolare l’articolo 6 “Autoregolamentazione volontaria”. Tuttavia, pur NON rendendo obbligatorio la certificazione delle norme UNI, definisce quei principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato dell’attività professionale che la norma tecnica di fatto garantisce.
In merito alla qualifica della professionalità è opportuno fare le seguenti distinzioni:
Va precisato che la Legge 4/2013 non richiede che l’Operatore olistico/DBN sia in possesso di attestazione di seconda parte o di certificazione di terza parte. Da questo punto di vista non vi è alcun obbligo.
Tuttavia il fatto che il professionista si sottoponga a esami e verifiche rappresenta per l’utente una maggiore garanzia di competenza.
Le associazioni professionali in elenco del Mi.S.E. partecipano all’ elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali
all’ interno di tavoli di elaborazione specifici oppure inviando proposte all’ ente di normazione.
La legge dà piena applicazione al principio di sinergia tra legislazione e normazione tecnica.
In particolare l’articolo 6 “Autoregolamentazione volontaria”. Tuttavia, pur NON rendendo obbligatorio la certificazione delle norme UNI, definisce quei principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato dell’attività professionale che la norma tecnica di fatto garantisce.
In merito alla qualifica della professionalità è opportuno fare le seguenti distinzioni:
- L’attestazione di prima parte è l'attestato rilasciato dalla scuola/ente di formazione al termine del percorso.
- L’attestazione di seconda parte è l’attestato rilasciato dall’ associazione di categoria professionale, la quale pone tra i requisiti di appartenenza per i soci l’obbligo di aggiornamento professionale costante. A sua volta l’associazione di categoria è tenuta a garantire di essere in possesso di un sistema certificato di qualità.
- La certificazione di terza parte è rilasciata da un ente terzo (che non è una scuola di formazione o un’associazione di categoria), abilitato a conferire, a seguito di un esame, il bollino di qualità professionale.
Va precisato che la Legge 4/2013 non richiede che l’Operatore olistico/DBN sia in possesso di attestazione di seconda parte o di certificazione di terza parte. Da questo punto di vista non vi è alcun obbligo.
Tuttavia il fatto che il professionista si sottoponga a esami e verifiche rappresenta per l’utente una maggiore garanzia di competenza.
Le associazioni professionali in elenco del Mi.S.E. partecipano all’ elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali
all’ interno di tavoli di elaborazione specifici oppure inviando proposte all’ ente di normazione.
INFORMAZIONI UTILI
L’operatore del benessere, come libero professionista, per aprire un suo centro e/o associazione, non deve chiedere permessi particolari a nessuno.
Per quanto riguarda la compilazione della ricevuta si indica il “nome del trattamento“, specificando “prestazione non sanitaria e non estetica“, infine indicare la “libera professione ai sensi della legge 4 del 2013“, quest’ultima frase è consigliabile metterla su tutte le comunicazioni verso l’utente (volantino, sito web, fatture, ecc.) in maniera tale di evitare qualsiasi rischio di invasione di campi altrui.
La legge n.4 del 2013 è applicata su tutto il territorio nazionale, le Regioni possono solamente mettere alcune regole seguendo la legge nazionale ma assolutamente non che siano in disaccordo con tale legge.
La Regione non può far altro che istituire un registro, non può decidere il riconoscimento o meno di alcun operatore del benessere.
Gli attestati ottenuti in Italia, in qualsiasi regione, valgono in tutto il territorio italiano così come gli attestati presi in Europa valgono anche in Italia.
L’operatore del benessere, come libero professionista, per aprire un suo centro e/o associazione, non deve chiedere permessi particolari a nessuno.
Per quanto riguarda la compilazione della ricevuta si indica il “nome del trattamento“, specificando “prestazione non sanitaria e non estetica“, infine indicare la “libera professione ai sensi della legge 4 del 2013“, quest’ultima frase è consigliabile metterla su tutte le comunicazioni verso l’utente (volantino, sito web, fatture, ecc.) in maniera tale di evitare qualsiasi rischio di invasione di campi altrui.
La legge n.4 del 2013 è applicata su tutto il territorio nazionale, le Regioni possono solamente mettere alcune regole seguendo la legge nazionale ma assolutamente non che siano in disaccordo con tale legge.
La Regione non può far altro che istituire un registro, non può decidere il riconoscimento o meno di alcun operatore del benessere.
Gli attestati ottenuti in Italia, in qualsiasi regione, valgono in tutto il territorio italiano così come gli attestati presi in Europa valgono anche in Italia.
Attestato di iscrizione rilasciato dall'ente di formazione Centro Ederel codice numero EF13-22. L'ente di formazione è regolarmente iscritto nell'elenco nazionale degli enti formativi tenuti da E.N.P.A.C.O. Italia e validi per l'inserimento dei discenti dell'ente di formazione nei registri di categoria professionali di: Operatore olistico.
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Associazione di categoria PROFESSIONALE per il Settore Olistico - Ente Nazionale di Formazione "non formale" settore olistico
sede legale: via San Francesco d'Assisi, 31 - 74016 Massafra (Ta) ©2022 - All Rights Reserved T. F. Worker V.B
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