FEDERITALIA OLISTICA è un’ ASSOCIAZIONE di CATEGORIA PROFESSIONALE ed un' ENTE di FORMAZIONE non formale.
Promuove e coordina iniziative volte alla tutela di professionisti che operano nel SETTORE OLISTICO, e rilascia ai soci professionisti un Attestato e un Tesserino d’iscrizione al fine di valorizzare i servizi professionali erogati dagli associati, garantendo il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole come previsto dalla legge n.4/2013 recante (disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi).
L’ associazione Federitalia Olistica si prefigge i seguenti scopi:
PERCHÉ ISCRIVERSI AL REGISTRO dei Soci PROFESSIONISTI
L’iscrizione dei Soci Professionisti nella nostra associazione, tramite la sottoscrizione del codice deontologico e l’obbligo dell’ ECP (Educazione Continua Professionale), garantiscono un indice verificabile della qualità del servizio professionale offerto all’ utenza. L’attestato rilasciato da FEDERITALIA OLISTICA non rappresenta, quindi, il riconoscimento di “abilitazione” all’ esercizio di una professione, ma assicura:
PERCHÉ ISCRIVERE - AFFILIARE la propria ASSOCIAZIONE/ENTE DI FORMAZIONE
E’ possibile iscrivere all’ elenco nazionale degli Enti/Associazioni FEDERITALIA OLISTICA:
#FEDERITALIA OLISTICA offre il proprio patrocinio ad eventi culturali e scientifici che hanno una forte importanza per la crescita personale e collettiva.
#Ai professionisti iscritti che tengono Corsi di Formazione a terzi è data la possibilità di utilizzare il marchio e il logo FEDERITALIA OLISTICA.
Promuove e coordina iniziative volte alla tutela di professionisti che operano nel SETTORE OLISTICO, e rilascia ai soci professionisti un Attestato e un Tesserino d’iscrizione al fine di valorizzare i servizi professionali erogati dagli associati, garantendo il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole come previsto dalla legge n.4/2013 recante (disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi).
L’ associazione Federitalia Olistica si prefigge i seguenti scopi:
- definire i criteri di attività validi per i docenti e operatori del benessere.
- tutelare la specifica attivita’ svolta dai docenti ed operatori del benessere professionisti.
- delineare e definire gli standard formativi per i singoli professionisti aderenti all’ associazione.
- valutare ed attestare, ai fini esclusivamente interni, organizzazioni e/o scuole per la formazione dei propri associati secondo gli standard definiti.
- attestare ai sensi di legge specifici iter formativi secondo gli standard definiti dall’ associazione.
- determinare i requisiti per l’iscrizione dei soci professionisti e realizzare un iter di verifica per l’ingresso all’ associazione.
- rilasciare ai propri iscritti un attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi resi ai sensi degli articoli 4 comma 1,7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n° 4.
- predisporre e conservare un elenco dei professionisti associati.
- coordinare e supervisionare il procedere dell’ aggiornamento continuo professionale per i soci, nonchè di prevedere idonei strumenti di verifica che ne accertino l’effettivo adempimento.
- effettuare con cadenza periodica la verifica dei requisiti professionali dei soci iscritti.
- vigilare sull’ osservazione del codice etico/deontologico da parte degli associati, la cui violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni.
- organizzare e promuovere seminari, convegni, congressi e weekend formativi, il cui obiettivo è la divulgazione delle attività svolte dall’ associazione.
- promuovere in ogni sede gli interessi della professione rappresentata a tutela dell’utenza ai sensi della legge 4/2013.
PERCHÉ ISCRIVERSI AL REGISTRO dei Soci PROFESSIONISTI
L’iscrizione dei Soci Professionisti nella nostra associazione, tramite la sottoscrizione del codice deontologico e l’obbligo dell’ ECP (Educazione Continua Professionale), garantiscono un indice verificabile della qualità del servizio professionale offerto all’ utenza. L’attestato rilasciato da FEDERITALIA OLISTICA non rappresenta, quindi, il riconoscimento di “abilitazione” all’ esercizio di una professione, ma assicura:
- l’esercizio qualificato della Professione;
- il costante aggiornamento del Professionista;
- il corretto comportamento nei confronti degli utenti e dei colleghi;
- la pubblicazione sul sito web di FEDERITALIA OLISTICA del Registro dei soci professionisti iscritti.
PERCHÉ ISCRIVERE - AFFILIARE la propria ASSOCIAZIONE/ENTE DI FORMAZIONE
E’ possibile iscrivere all’ elenco nazionale degli Enti/Associazioni FEDERITALIA OLISTICA:
- associazioni e organismi/enti di formazione, istituti di ricerca
- in grado di fornire un percorso formativo completo e strutturato ai fini della preparazione e qualificazione professionale delle figure specialistiche contemplate nei nostri registri professionali.
- in grado di fornire concessione degli ECP (Formazione Continua Professionale).
#FEDERITALIA OLISTICA offre il proprio patrocinio ad eventi culturali e scientifici che hanno una forte importanza per la crescita personale e collettiva.
#Ai professionisti iscritti che tengono Corsi di Formazione a terzi è data la possibilità di utilizzare il marchio e il logo FEDERITALIA OLISTICA.
CODICE ETICO DEONTOLOGICO FEDERITALIA OLISTICA
II Codice Etico Deontologico ha lo scopo di precisare le norme etiche a cui i soci professionisti di FEDERITALIA OLISTICA devono attenersi nell’ esercizio della propria professione. Oltre ad essere uno strumento di tutela e di trasparenza di FEDERITALIA OLISTICA, rappresenta al tempo stesso un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza, per ciascun socio.
Pertanto tutti i tesserati, dirigenti, tecnici, e altre qualifiche diverse da quelle predette, sono tenuti all’ osservanza del CODICE ETICO la cui violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni. In nessun caso e modo è pensabile di riferirsi all’ ignoranza del CODICE ETICO e non può essere invocata a nessun effetto. Una Commissione Centrale FEDERITALIA vigilerà sulle attività. Chiunque venisse a conoscenza di casi di sospetta violazione del Codice è tenuto a segnalare alla Commissione Centrale FEDERITALIA tale violazione, ai fini dell’eventuale provvedimento disciplinare.
1_ ACCETTAZIONE
Il socio professionista in possesso dell’attestato di iscrizione a FEDERITALIA OLISTICA, si impegna ad accettare e a rispettare lo Statuto dell’Associazione, il Testo Unico dei Regolamenti Interni di FEDERITALIA OLISTICA, nonché le norme riportate nel presente Codice Deontologico.
Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti i soci FEDERITALIA OLISTICA. Il socio è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. L’inosservanza delle regole stabilite e comunque ogni azione contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, dà adito a possibili provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dal presente Regolamento FEDERITALIA OLISTICA.
2_PRINCIPI ETICI
Il socio professionista fonda la propria professione sui principi etici dell’accoglienza e del rispetto, dell’autenticità e della congruenza, dell’ascolto e della gentilezza, della dignità e della responsabilità, della competenza e della saggezza. Ogni associato di FEDERITALIA OLISTICA è professionalmente libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche e con i propri valori, impegnandosi sempre a salvaguardare le esigenze del cliente. Il socio professionista adotta condotte non lesive per i propri clienti e non usa il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento che comprometta l’immagine della categoria professionale, costituisca abuso della propria posizione professionale e/o violazione del codice penale.
3_COMPETENZA e PROFESSIONALITA'
Il socio professionista è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina l’allontanamento dall’ Associazione.
Il socio professionista riconosce i limiti della propria competenza e non suscita aspettative infondate nel cliente e/o utente. Il socio professionista utilizza solo strumenti e tecniche per i quali ha acquisito adeguata conoscenza e competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
Costituisce illecito deontologico fare uso di titoli riservati per legge ad altre categorie professionali, effettuare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale e/o al proprio titolo professionale, utilizzare prassi e strumenti finalizzati alla diagnosi, alla cura, all’assistenza, alla riabilitazione.
4_RAPPORTI con il CLIENTE
Il socio professionista, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce al cliente, al gruppo, all’istituzione o all’azienda informazioni adeguate e comprensibili circa la sua prestazione, le finalità e le modalità della stessa nonché il rispetto dei limiti giuridici della riservatezza. Pertanto opera in modo che il proprio utente e/o cliente possa esprimere e sottoscrivere un consenso informato concernente gli obiettivi, i tempi e il compenso economico.
È eticamente e deontologicamente scorretto prolungare il trattamento o gli incontri di consulenza qualora si siano dimostrati inefficaci o dannosi. Se richiesto, il socio professionista fornisce al cliente le informazioni necessarie a ricercare altri professionisti e più adatti trattamenti.Principio di non discriminazione
Il socio professionista deve astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all’origine etnica o territoriale, al sesso, all’età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.
5_PRESA in CARICO
Il socio professionista si astiene dall’ intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove problemi o conflitti personali possano interferire con la qualità e con la neutralità della prestazione professionale stessa. Il socio professionista evita commistioni tra ruolo professionale e relazioni private che possano interferire con il rispetto delle condivise regole deontologiche. Costituisce illecito deontologico il rifiuto o l’interruzione del rapporto con l’utente senza giusta causa, ovvero che non sia motivato ed accompagnato dalle necessarie cautele per evitare vissuti di disagio nel cliente.
6_CORRETTEZZA PROFESSIONALE
Il socio professionista è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nella pratica professionale, può intervenire significativamente nella vita degli utenti; pertanto deve evitare l’uso non appropriato della sua influenza e non utilizzare indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei clienti e degli utenti destinatari della prestazione professionale. Il socio professionista è responsabile delle proprie attività professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
È vietato obbligare i propri allievi a seguire percorsi individuali di crescita personale con i propri docenti e/o con il direttore didattico.
7_SEGRETO PROFESSIONALE
Il socio professionista è tenuto al rispetto dell’obbligo di mantenere il segreto professionale, salvo per i casi previsti dalla legge in vigore, non vanno espressi pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell’immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell’ ambito dell’ ordinamento Associativo. Il socio professionista che, nell’ esercizio della propria professione, venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore, deve decidere di intervenire per contrastarla segnalando la situazione a chi ne esercita la potestà o a chi di competenza. Le prestazioni professionali a persone minorenni sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Il socio professionista che, in assenza del consenso informato, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’ Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’ autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
8_PUBBLICAZIONI DIDATTICHE
Per pubblicazioni scientifiche, didattiche o di ricerca – fatta salva l’impossibilità di identificazione dei soggetti – il socio professionista potrà utilizzare i dati e gli elaborati raccolti durante le proprie prestazioni professionali. In ogni caso, i soggetti coinvolti dovranno essere messi al corrente delle finalità d’uso del materiale prodotto.
Nella sua attività professionale, di docenza, di didattica e di formazione il socio professionista stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi etici e deontologici anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
9_RAPPORTO con i COLLEGHI
Ciascun socio professionista è tenuto a rispettare la professionalità dei colleghi ed a mantenere rapporti basati su lealtà e correttezza.
Il socio professionista, facendo proprie le finalità dell’Associazione, promuove e favorisce rapporti di scambio e collaborazione. È possibile avvalersi dei contributi di altri specialisti, con i quali si realizza opportunità di integrazione delle conoscenze, in un’ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.
10_PUBBLICITA' della ATTIVITA' PROFESSIONALE
Nell’ esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente l’Associazione e la professione a qualsiasi titolo, il socio professionista è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale. Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione italiana in materia di pubblicità, il socio professionista non assume pubblicamente comportamenti scorretti e/o ingannevoli finalizzati al procacciamento della clientela.
In ogni caso può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal competente Consiglio Direttivo.
Il messaggio propagandistico deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà, veridicità ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.
Pertanto tutti i tesserati, dirigenti, tecnici, e altre qualifiche diverse da quelle predette, sono tenuti all’ osservanza del CODICE ETICO la cui violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni. In nessun caso e modo è pensabile di riferirsi all’ ignoranza del CODICE ETICO e non può essere invocata a nessun effetto. Una Commissione Centrale FEDERITALIA vigilerà sulle attività. Chiunque venisse a conoscenza di casi di sospetta violazione del Codice è tenuto a segnalare alla Commissione Centrale FEDERITALIA tale violazione, ai fini dell’eventuale provvedimento disciplinare.
1_ ACCETTAZIONE
Il socio professionista in possesso dell’attestato di iscrizione a FEDERITALIA OLISTICA, si impegna ad accettare e a rispettare lo Statuto dell’Associazione, il Testo Unico dei Regolamenti Interni di FEDERITALIA OLISTICA, nonché le norme riportate nel presente Codice Deontologico.
Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti i soci FEDERITALIA OLISTICA. Il socio è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. L’inosservanza delle regole stabilite e comunque ogni azione contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, dà adito a possibili provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dal presente Regolamento FEDERITALIA OLISTICA.
2_PRINCIPI ETICI
Il socio professionista fonda la propria professione sui principi etici dell’accoglienza e del rispetto, dell’autenticità e della congruenza, dell’ascolto e della gentilezza, della dignità e della responsabilità, della competenza e della saggezza. Ogni associato di FEDERITALIA OLISTICA è professionalmente libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche e con i propri valori, impegnandosi sempre a salvaguardare le esigenze del cliente. Il socio professionista adotta condotte non lesive per i propri clienti e non usa il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento che comprometta l’immagine della categoria professionale, costituisca abuso della propria posizione professionale e/o violazione del codice penale.
3_COMPETENZA e PROFESSIONALITA'
Il socio professionista è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina l’allontanamento dall’ Associazione.
Il socio professionista riconosce i limiti della propria competenza e non suscita aspettative infondate nel cliente e/o utente. Il socio professionista utilizza solo strumenti e tecniche per i quali ha acquisito adeguata conoscenza e competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
Costituisce illecito deontologico fare uso di titoli riservati per legge ad altre categorie professionali, effettuare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale e/o al proprio titolo professionale, utilizzare prassi e strumenti finalizzati alla diagnosi, alla cura, all’assistenza, alla riabilitazione.
4_RAPPORTI con il CLIENTE
Il socio professionista, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce al cliente, al gruppo, all’istituzione o all’azienda informazioni adeguate e comprensibili circa la sua prestazione, le finalità e le modalità della stessa nonché il rispetto dei limiti giuridici della riservatezza. Pertanto opera in modo che il proprio utente e/o cliente possa esprimere e sottoscrivere un consenso informato concernente gli obiettivi, i tempi e il compenso economico.
È eticamente e deontologicamente scorretto prolungare il trattamento o gli incontri di consulenza qualora si siano dimostrati inefficaci o dannosi. Se richiesto, il socio professionista fornisce al cliente le informazioni necessarie a ricercare altri professionisti e più adatti trattamenti.Principio di non discriminazione
Il socio professionista deve astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all’origine etnica o territoriale, al sesso, all’età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.
5_PRESA in CARICO
Il socio professionista si astiene dall’ intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove problemi o conflitti personali possano interferire con la qualità e con la neutralità della prestazione professionale stessa. Il socio professionista evita commistioni tra ruolo professionale e relazioni private che possano interferire con il rispetto delle condivise regole deontologiche. Costituisce illecito deontologico il rifiuto o l’interruzione del rapporto con l’utente senza giusta causa, ovvero che non sia motivato ed accompagnato dalle necessarie cautele per evitare vissuti di disagio nel cliente.
6_CORRETTEZZA PROFESSIONALE
Il socio professionista è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nella pratica professionale, può intervenire significativamente nella vita degli utenti; pertanto deve evitare l’uso non appropriato della sua influenza e non utilizzare indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei clienti e degli utenti destinatari della prestazione professionale. Il socio professionista è responsabile delle proprie attività professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
È vietato obbligare i propri allievi a seguire percorsi individuali di crescita personale con i propri docenti e/o con il direttore didattico.
7_SEGRETO PROFESSIONALE
Il socio professionista è tenuto al rispetto dell’obbligo di mantenere il segreto professionale, salvo per i casi previsti dalla legge in vigore, non vanno espressi pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell’immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell’ ambito dell’ ordinamento Associativo. Il socio professionista che, nell’ esercizio della propria professione, venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore, deve decidere di intervenire per contrastarla segnalando la situazione a chi ne esercita la potestà o a chi di competenza. Le prestazioni professionali a persone minorenni sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Il socio professionista che, in assenza del consenso informato, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’ Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’ autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
8_PUBBLICAZIONI DIDATTICHE
Per pubblicazioni scientifiche, didattiche o di ricerca – fatta salva l’impossibilità di identificazione dei soggetti – il socio professionista potrà utilizzare i dati e gli elaborati raccolti durante le proprie prestazioni professionali. In ogni caso, i soggetti coinvolti dovranno essere messi al corrente delle finalità d’uso del materiale prodotto.
Nella sua attività professionale, di docenza, di didattica e di formazione il socio professionista stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi etici e deontologici anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
9_RAPPORTO con i COLLEGHI
Ciascun socio professionista è tenuto a rispettare la professionalità dei colleghi ed a mantenere rapporti basati su lealtà e correttezza.
Il socio professionista, facendo proprie le finalità dell’Associazione, promuove e favorisce rapporti di scambio e collaborazione. È possibile avvalersi dei contributi di altri specialisti, con i quali si realizza opportunità di integrazione delle conoscenze, in un’ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.
10_PUBBLICITA' della ATTIVITA' PROFESSIONALE
Nell’ esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente l’Associazione e la professione a qualsiasi titolo, il socio professionista è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale. Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione italiana in materia di pubblicità, il socio professionista non assume pubblicamente comportamenti scorretti e/o ingannevoli finalizzati al procacciamento della clientela.
In ogni caso può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal competente Consiglio Direttivo.
Il messaggio propagandistico deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà, veridicità ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.
Attestato di iscrizione rilasciato dall'ente di formazione Centro Ederel codice numero EF13-22. L'ente di formazione è regolarmente iscritto nell'elenco nazionale degli enti formativi tenuti da E.N.P.A.C.O. Italia e validi per l'inserimento dei discenti dell'ente di formazione nei registri di categoria professionali di: Operatore olistico.
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Associazione di categoria PROFESSIONALE per il Settore Olistico - Ente Nazionale di Formazione "non formale" settore olistico
sede legale: via San Francesco d'Assisi, 31 - 74016 Massafra (Ta) ©2022 - All Rights Reserved T. F. Worker V.B
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